Termini e condizioni di noleggio


CONTRATTO DI NOLEGGIO – TERMINI E CONDIZIONI - 01/01/2024
 
 
01) Consegna del veicolo: L’Autonoleggio Giglio Srl (di seguito AG) concede in noleggio al Cliente (di seguito CL) il veicolo (di seguito VE) indicato a pag. 01 del Contratto di Noleggio, alle condizioni qui di seguito riportate, in perfetto stato di efficienza e col pieno di carburante, quest’ultimo specificato nel tipo e nella capacità di litri del serbatoio stesso a pag. 01 del Contratto di Noleggio; il CL deve usare il corretto carburante, controllare i livelli dei liquidi del motore (olio motore, olio freni, acqua radiatore ecc…), oltre i 1.000 km percorsi e fare i dovuti rabbocchi se necessario. Il CL prende in consegna il VE, previa verifica, in tale stato, con tutti i documenti e gli equipaggiamenti di legge.
a) Il CL è tenuto a leggere i Termini e le Condizioni Generali di noleggio e prende atto dell’esigenza di cui agli artt. 94 comma 4-bis del C.d.S. e 247-bis, comma 2, let. B) del d.P.R.n. 495/1992, che sia comunicato alla Motorizzazione Civile il nominativo di ciascun utilizzatore che abbia detenuto il VE noleggiato per più di 30 giorni; tale obbligo grava sul CL ed egli è tenuto ad adempiervi personalmente, con oneri a proprio carico.

02) Uso del veicolo: Il VE non dovrà essere utilizzato dal CL né per usi diversi da quello indicato nel libretto di circolazione, né in modo da rendere invalida, inefficace e/o comunque non applicabile l'assicurazione che lo copre. Il CL dovrà guidare il VE con la diligenza del Buon Padre di Famiglia e nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti del Nuovo Codice della Strada (C.d.S.); in particolare il CL non deve utilizzare il VE per scopi commerciali, per competizioni di qualsiasi genere (sportive e non), per trainare altri veicoli o rimorchi, per trasportare carburanti e/o materiali infiammabili e/o esplosivi e/o corrosivi, per il trasporto di persone e/o cose e/o animali dietro corrispettivo. Il VE potrà essere guidato solo dal CL intestatario del Contratto di Noleggio, il quale dovrà fornire in originale, al personale dell’AG, la Patente di Guida valida per la circolazione sul territorio italiano, oltre a tutti gli altri documenti necessari, sempre in originale, richiesti dal personale dell’AG per la stipula del Contratto di Noleggio.
b) Se vi è l’esigenza, da parte del CL, di far guidare il VE anche da altri conducenti, quest’ultimi devono fornire in originale tutti i documenti richiesti dal personale dell’AG, il quale provvederà ad indicarli sul Contratto di Noleggio alla voce “PIC-2”. Nessuna altra persona è autorizzata alla guida del VE.

03) Animali e divieti a bordo: A bordo del VE non sono ammessi animali di nessuna specie; al CL trasgressore sarà addebitata una penale (PAB) di euro 40,00 oltre iva. Solo per i veicoli dei gruppi F e G (autocarri) è consentito il trasporto animali, ma esclusivamente all’interno del vano di carico e non dell’abitacolo del VE e nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia del C.d.S.
c) Il CL prende atto che in caso di sinistro, se a bordo del VE (escluso i veicoli dei gruppi F e G), vi sono animali di qualsiasi specie, il VE non è coperto da nessuna Polizza Assicurativa.

04) Riconsegna del veicolo: Il CL dovrà riconsegnare il VE nello stesso stato in cui l'ha ricevuto, con tutti i documenti e gli equipaggiamenti di legge ed entro e non oltre la data e l'ora scritta sul Contratto di Noleggio a pag. 01. Il CL ha l’obbligo, all’atto della riconsegna del VE, di richiedere la firma di un addetto dell’AG sul “chek-in report” (pag. 03 del Contratto di Noleggio) su cui viene riportato per scritto l’effettivo stato del VE, il livello di carburante, la data, l’orario ed i km (chilometri) di rientro; in assenza di suddetta firma saranno valide e tacitamente accettate dal CL le determinazioni documentate dall’AG. Il CL prende atto che la mancata riconsegna del VE costituisce il reato di “Appropriazione Indebita Aggravata” punibile secondo le leggi vigenti del Codice Penale. L'AG si riserva il diritto di riprendere il VE in qualsiasi momento se il CL non rispetta i termini contrattuali.

05) Riconsegna del veicolo “fuori orario d’ufficio”: Il CL è tenuto a riconsegnare il VE durante l’orario di apertura dell’ufficio dell’AG ed al personale preposto. Il CL, in accordo con l’AG, può riconsegnare il VE anche quando l’ufficio dell’AG è chiuso, ma con l’obbligo di seguire attentamente la procedura, indicata dall’AG al momento della consegna del VE, per ciò che riguarda la compilazione del modulo del “check-in report” (pag. 03 del Contratto di Noleggio) e la riconsegna delle chiavi del VE. Inoltre il CL, pagando il relativo supplemento scritto sul Contratto a pag. 01, può richiedere all’AG il servizio “Chiave Park”; questo servizio consente al CL, al momento della riconsegna del VE, di poter parcheggiare il VE sul piazzale all’interno della rimessa dell’AG anche quando l’ufficio dell’AG è chiuso. Il CL, ad ogni modo, rimane pienamente responsabile del VE fino a quando l’AG non prenda visione e possesso dello stesso alla riapertura del proprio ufficio.
 
06) Estensione della scadenza del contratto: A insindacabile giudizio dell'AG e solo per una volta, la scadenza del Contratto di Noleggio può essere estesa a condizione che il CL la richieda almeno 24 ore prima della naturale scadenza. La nuova scadenza, se concessa dall’AG, sarà convalidata da una Appendice scritta dall'AG e consegnata al CL, il quale la dovrà conservare insieme al Contratto di Noleggio originale. In nessun caso è previsto il rinnovo tacito del Contratto di Noleggio.

07) Tolleranza oraria: La tolleranza oraria relativa al ritardo previsto della riconsegna del VE, anche se comunicata dal CL, è di 59 minuti oltre i quali sarà addebitato al CL un giorno di noleggio extra (CGE) al costo scritto sul Contratto di Noleggio a pag. 01.

08) Costo del noleggio e “Tariffa Aperta”: Il CL accetta di pagare all'AG il costo del noleggio scritto sul Contratto di Noleggio a pag. 01 alla voce “Preventivo”.  Tale costo sarà interamente pagato dal CL anche se il VE viene riconsegnato prima della scadenza contrattuale. Solo nel caso in cui sia stata concessa dall’AG al CL la “Tariffa Aperta”, autorizzata a pag. 01 del Contratto di Noleggio nell’apposita casella con la sigla “X”, sarà pagato dal CL il costo del noleggio più conveniente relativo al listino tariffe in vigore e solo riferito alla voce: “Tempo/Km”, esclusi, quindi, i costi inerenti tutte le altre voci (assicurazioni, accessori, servizi ecc…). Il CL, sottoscrivendo il Contratto di Noleggio, autorizza l’AG ad addebitare sulla sua carta di credito data in deposito cauzionale (art. 10) tutti i costi sostenuti durante il periodo di noleggio e s’impegna ad osservare e rispettare tutte le condizioni ed i termini indicati nel Contratto di Noleggio che ha interamente letto.
d) Il CL prende atto che il mancato pagamento del costo del noleggio costituisce reato di "Truffa e/o Insolvenza Fraudolenta" punibile secondo le Leggi vigenti del Codice Penale.

09) Modalità di pagamento del costo di noleggio ed ulteriori addebiti: La modalità di pagamento del costo del noleggio è scritta sul Contratto di Noleggio a pag. 01 alla voce "pagamento". Il CL conferma il proprio consenso al pagamento del costo del noleggio secondo tale modalità ed anche all’addebito sulla Carta di Credito data in deposito cauzionale (successivo art. 10) per eventuali extra valutabili e calcolabili solo dopo la riconsegna del VE, nonchè per i danni al VE eventualmente riscontrati e non contestati al momento della riconsegna ed anche per eventuali verbali, multe, sanzioni amministrative e/o quant’altro pervenuti in tempi successivi la riconsegna del VE.
e) Qualunque pretesa o reclamo che il CL ritenga di voler avanzare nei confronti dell’AG inerente al noleggio effettuato, incluso i relativi costi, tariffe, extra e pagamenti in genere, dovrà pervenire all’AG entro e non oltre il termine improrogabile di 10 giorni decorrenti dalla data di riconsegna del VE. Il CL pertanto rinuncia sin da ora a presentare all’AG qualsivoglia richiesta di rimborso e/o risarcimento oltre il termine sopra indicato.

10) Deposito Cauzionale: Per prendere in noleggio il VE, il CL deve dare all'AG un deposito cauzionale a mezzo di Carta di Credito Finanziaria firmata dal CL stesso ed i cui dati sono scritti sul Contratto di Noleggio a pag. 01. L’AG chiederà, tramite terminale, una pre-autorizzazione in Euro su tale carta per un importo stabilito e ritenuto congruo dall’AG. Tale pre-autorizzazione blocca in euro sulla carta di credito l’importo per garantire la presenza di fondi sufficienti ad effettuare il pagamento di tutte le tariffe, costi e quant’altro inerenti la locazione del VE. Se il CL intende pagare con un’altra carta di credito o, comununque, in diverso modo, saranno necessari fino ad un massimo di 28 giorni prima che la banca restituisca l’importo precedentemente “bloccato”. Nel caso in cui alla riconsegna del VE si riscontrassero danni allo stesso, il deposito cauzionale sarà trattenuto dall’AG in conto dei danni subiti. Alla fine dei lavori necessari per la riparazione dei danni al VE, sarà restituito al CL l’eventuale conguaglio per differenza fra l’ammontare delle spese sostenute dall’AG ed il deposito cauzionale dato dal CL.
f) Solo ad insindacabile consenso dell’AG può essere dato dal CL un deposito cauzionale con modalità diverse da quelle di cui sopra

11) Valuta e Imposta Iva: Tutte le tariffe scritte nel Contratto di Noleggio sono espresse in Euro e non includono Imposta Iva 22% (s.a.), ad eccezione dell’ammontare del “Totale Preventivo” scritto a pag. 01

12) Assicurazioni incluse, non incluse ed età minima Conducente: Le coperture assicurative del VE incluse e non incluse nel costo del noleggio, sono scritte nel Contratto di Noleggio a pag. 01 con le relative franchigie, cioè responsabilità economiche, a carico del CL; a tal proposito di seguito l’elenco:
g) Polizze assicurative incluse:
RCA = Responsabilità Civile
PIC-1 = Infortuni e Morte CL ( Conducente)
PSS = Soccorso Stradale (art. 23)
PIF = Incendio e Furto - con franchigia (art. 13)
PMK = Mini-Kasko per danni al VE - con franchigia (at. 13)
PRC = Rottura Cristalli - con franchigia
h) Polizze assicurative non incluse:
PAE = Copertura per circolare col VE all’Estero (Stati autorizzati) - (art. 14)
PAM = Parti Meccaniche (per colpa e/o dolo) - (art. 15)
PAV = Atti Vandalici e/o Eventi Naturali - (art. 15)
PIC-2 = Infortuni e Morte CL ( Conducente) - (art. 14)
PIC-2 “Cumulativa” = Infortuni e Morte CL (fino a max. 6 Conducenti) - (art. 14)
PGC = Giovane Conducente (anni 19-24) - (anni 21-25) - (art. 12 + i))
PMT = Merci e/o Bagagli e/o Beni Personali trasportati - (art. 15)
PRP = Rottura Cerchi, Coppe Ruota, e/o Pneumatici (incluso forature) - (art. 15)
PSK = Super-kasko per danni al VE - (art. 14)
L’età minima richiesta dall’AG per il noleggio del VE è di anni 19 per i gruppi B e C; di anni 21 per tutti gli altri gruppi. L’assicurazione PGC (Giovane Conducente), relativa agli Infortuni del Conducente, sarà addebitata obbligatoriamente al CL di età compresa tra 19 e 24 anni per il noleggio dei veicoli dei gruppi B e C e di età compresa tra 21 e 25 anni per il noleggio dei veicoli di tutti gli altri gruppi.
i) I Conducenti neo-patentati possono noleggiare solo veicoli di gruppo B e C

13) Riduzione franchigia PMK e/o eliminazione franchigia PIF: Il CL, in riferimento all'art. 12 di cui sopra e pagando i relativi supplementi che saranno scritti nel Contratto di Noleggio a pag. 01, può richiedere di ridurre la franchigia dell'assicurazione PMK (danni al VE) e/o di eliminare la franchigia dell'assicurazione PIF (Incendio e Furto del VE).
j) In caso di furto del VE, l'assicurazione PIF ha validità soltanto a condizione che il CL restituisca le chiavi del VE all'AG e produca a quest’ultimo una copia in originale della denuncia del furto del VE effettuata presso le Autorità di Polizia, o, comunque, delle Forze dell’Ordine preposte.

14) Assicurazioni extra richiedibili e PSK: Il CL, in riferimento all’art. 12 di cui sopra e pagando i relativi supplementi che saranno scritti nel Contratto di Noleggio a pag. 01, può richiedere le assicurazioni extra di: PAE, PIC-2 e PIC-2 “Cumulativa”. Inoltre il CL può richiedere l’assicurazione extra PSK (Super-Kasko danni) che consente di eliminare la franchigia per danni al VE. L’assicurazione PSK riguarda e copre solo ed esclusivamente i danni riportati al VE alla carrozzeria a seguito di sinistri con o senza terzi; i danni riportati alle parti meccaniche (PAM) saranno coperti dalla PSK solo ed esclusivamente per sinistri con terzi dove il CL non ha nessuna responsabilità, colpa e/o dolo

15) Atti Vandalici, Merci Trasportate e Pneumatici: Il VE non è assicurato per: PAM (parti meccaniche per colpa e/o dolo), PAV (Atti Vandalici e/o Eventi Naturali), PMT (Merci e/o Bagagli e/o Beni Personali trasportati), PRP (Rottura Cerchi, Coppe Ruota e/o Pneumatici – incluso forature).

16) Sinistro, Fermo Tecnico (CFT) e Riparazione Danni del veicolo: In caso di sinistro con terzi il CL deve compilare, in modo completo e leggibile, il modulo CID (Constatazione Amichevole d'Incidente) avuto in dotazione dall'AG al momento della consegna del VE, anche solo come raccolta dati della/e controparte/i e portarlo e/o trasmetterlo per e-mail e/o per WhatsApp ai numeri indicati nel ”check-in report” (pag. 03 del Contratto di Noleggio) all’AG entro 24 ore dalla data del sinistro; se ciò non avviene, il CL è pienamente responsabile dei danni subiti dal VE. Qualora la colpa del sinistro sia del CL, il Fermo Tecnico del VE (CFT), cioè il tempo minimo necessario, espresso in giorni, per la riparazione dei danni subiti dal VE, sarà a carico del CL stesso; il costo relativo ai giorni del Fermo Tecnico (CFT) sarà valutato e calcolato dall’AG in modo diretto oppure sulla base di perizie effettuate da Carrozzerie, Officine Meccaniche, Gommai ecc… fiduciarie e/o stabilite dell’AG. Tale costo, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 40% del costo del noleggio, riferito alla voce “Tempo/Km” (pag. 01 del Contratto di Noleggio), per ogni giorno di fermo del VE. Il costo dei giorni del Fermo Tecnico sarà a carico del CL anche per i danni riportati al VE a seguito di sinistri senza terzi e/o controparte; solo nel caso in cui il CL abbia espressamente richiesto l’assicurazione extra Super-Kasko (art. 14), il costo dei giorni del Fermo Tecnico non sarà a carico del CL.
k) Tutti i danni riportati sul VE dal CL saranno riparati solo ed esclusivamente nelle Carrozzerie, Officine Meccaniche, Gommai ecc… fiduciarie e/o stabilite dall’AG.

17) Accessori richiedibili: Secondo la disponibilità e pagando il relativo supplemento che sarà scritto sul Contratto di Noleggio a pag. 01, il CL può richiedere i seguenti accessori: ACC (carrello a mano 2 ruote per carico/scarico merci), AFR (frigo-bar), ANS (navigatore satellitare), ASB (seggiolino e/o seduta per bambino); per quanto riguarda l’accessorio ACN (catene da neve) esso sarà dato in dotazione al CL in modo gratuito ma solo nel periodo prescritto dalla legge e cioè: dal 15 Novembre al 15 Aprile.
l) Il CL è pienamente responsabile di ogni accessorio in dotazione al VE, oppure espressamente richiesto, per quanto riguarda il suo funzionamento, il suo utilizzo e la sua custodia; nessun accessorio è coperto da Polizza Assicurativa per danneggiamento e/o furto.

18) Spese a carico del Cliente: Sono a carico del CL le spese di: Euro 15,00 per SGP (gestione pratiche, recupero crediti, rinotifiche multe), euro 17,50 per SRC (servizio per ripristino carburante mancante), euro 20,00 per SBE (pagamenti del CL con bonifici dall’Estero), euro d.v. per RRC (ripristino dei litri di carburante mancante), euro d.v. per CSA (perdita e/o danneggiamento degli accessori in dotazione al VE e/o richiesti), euro d.v. per CSC (perdita e/o danneggiamento chiavi di accensione del VE), euro 80,00 per CUM (perdita e/o danneggiamento del Libretto Uso e Manutenzione del VE), euro d.v. per CLV (perdita e/o danneggiamento documenti del VE). N.B.= d.v.: da valutare.

19) Rimessaggio del veicolo: Il VE sarà consegnato pulito dall’AG al CL e, inoltre, sanificato e igienizzato al suo interno (abitacolo). Il CL, a fine noleggio, deve riconsegnare il VE pulito al suo interno (abitacolo) e totalmente libero da oggetti e/o cose di qualsiasi genere non inerenti all’equipaggiamento del VE stesso, in modo da consentire al personale dell’AG di poter ripristinare le normali condizioni di noleggio in tempi ordinari e ragionevoli; in caso contrario sarà addebitato al CL il costo per il rimessaggio del VE scritto sul Contratto di Noleggio a pag. 01.

20) Smarrimento oggetti: L’AG non è responsabile degli oggetti, o quant’altro, lasciati dal CL nel VE una volta riconsegnato lo stesso. Gli eventuali oggetti, o quant’altro, lasciati dal CL nel VE, saranno custoditi dall’AG per un massimo di 15 giorni dal momento della riconsegna del VE e nel rispetto della normativa sulla Privacy (art. 25). Se durante il periodo di custodia nessun oggetto, o quant’altro, verrà reclamato dal CL, l’AG provvederà, una volta scaduto il termine di 15 giorni, all’eliminazione di tutti gli oggetti, o quant’altro, in sua custodia.

21) Assistenza e sostituzione del veicolo per guasto: L'AG non fornisce alcuna assistenza per guasto al VE sia in Italia che all’Estero e si riserva il diritto di non fornire al CL un VE in sostituzione in caso di sinistro con o senza terzi, guasto tecnico e/o elettrico, furto, danneggiamento o per altro motivo. Se il VE si guasta non per colpa del CL, quest'ultimo sarà rimborsato delle spese sostenute per riparare il VE a condizione che presenti la fattura dettagliata dei lavori eseguiti ed intestata a: AUTONOLEGGIO GIGLIO Srl – Piazza del Giglio, 4 – LUCCA 55100 – Partita Iva e Cod. Fisc. 00261930465 – Sdi: PXQYICS

22) Ad blue: Se il VE consegnato in locazione al CL è alimentato a gasolio e dotato di additivo AdBlue, l’AG addebiterà al CL il rimborso relativo al consumo di tale additivo sulla base di euro 0,01/km riferito alla “tariffa T/Km” scritta sul Contratto di Noleggio a pag. 01; tale rimborso, che sarà esente iva art. 15, verrà indicato sul Contratto di Noleggio a pag. 01 alla voce “Totale”. Se durante il periodo di noleggio, su segnalazione e/o indicazione da parte della strumentazione di bordo del VE, il CL è costretto a rifornire il VE di additivo AdBlue, il relativo costo sarà rimborsato dall’AG al CL solo dietro presentazione della ricevuta di spesa

23) Soccorso stradale: Il soccorso stradale del VE (PSS – art. 12) è gratuito sia in Italia che all’Estero, a condizione che il CL utilizzi per il soccorso i numeri telefonici scritti sul Contratto di Noleggio a pag. 01 e segua le indicazioni ricevute dal centralino (call center). Il soccorso stradale trasporterà il VE all’officina autorizzata più vicina al luogo dove il VE si è fermato per la riparazione dello stesso. Qualora il fermo del VE sia dovuto a colpa e/o negligenza del CL, tutte le spese relative alla riparazione e/o al rientro e/o al rimpatrio del VE alla sede dell’AG sono totalmente a carico del CL.

24) Multe, sanzioni e contestazioni addebiti: Il CL è pienamente responsabile di tutte le multe e/o verbali di accertamento (inclusi gli addebiti per accesso a ZTL, pedaggi stradali, pagamento dei parcheggi, ecc…) dovuti ad infrazioni delle leggi e dei regolamenti del Codice della Strada (C.d.S.) e/o ad ogni altra disposizione di legge o regolamenti elevati a Suo carico durante il periodo di noleggio del VE, anche se tali multe e/o verbali di accertamento sono comunicati dalle Istituzioni preposte all'AG dopo la riconsegna del VE. Il CL autorizza l'AG ad addebitare l'ammontare di tutte le sanzioni ed i relativi costi ad esse connessi (artt. 8, 18), sulla carta di credito data in deposito cauzionale (art. 10), anche in tempi successivi al periodo di noleggio del VE.

25) Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e relativo Consenso: Vedi appendice in calce.

26) Espatrio del veicolo: Tutte le coperture assicurative del VE, consegnato in noleggio dall’AG al CL, sono valide per la circolazione sul territorio italiano; se il CL vuole espatriare con il VE ha l’obbligo di comunicarlo all'AG prima della presa in consegna del VE stesso, in questo caso l’AG autorizzerà per scritto, a pag. 01 del Contratto di Noleggio, l'espatrio del VE in "Regime di Temporanea Esportazione" e solo negli Stati consentiti, cioè coperti dall’assicurazione per l’Estero (PAE – artt. 12 , 14).

27) Firma, invalidità del contratto, domicilio e comunicazioni: Chi firma il Contratto di Noleggio in nome e per conto di altra persona fisica e/o giuridica, risponderà in solido, col proprio rappresentato, delle obbligazioni contrattuali nei confronti dell'AG. La nullità di una qualsiasi delle condizioni indicate nel Contratto di Noleggio, non comporta l'invalidità dell'intero Contratto di Noleggio il quale rimarrà valido ed applicabile per tutte le restanti condizioni e/o disposizioni.
m) Il CL dichiara di eleggere il proprio domicilio all’indirizzo comunicato all’AG e scritto sul Contratto di Noleggio e, salvo diversa indicazione, le comunicazioni contrattuali avverranno presso tale indirizzo e/od anche all’indirizzo di posta elettronica indicato dal CL.

28) Accettazione delle condizioni contrattuali: Il CL, firmando il Contratto di Noleggio, accetta di prendere in locazione il VE, oggetto di tale Contratto, al costo, alle modalità ed alle condizioni riportate nello stesso ed autorizza, altresì, l’AG ad addebitare, sulla Carta di Credito data in deposito cauzionale (art. 10), ogni relativo importo dovuto.

29) Lingua: Il Contratto di Noleggio si compone di 4 (quattro) pagine ed è redatto in testo bilingue: Italiano ed Inglese. In caso di controversia, relativa al significato delle parole, prevarrà il testo in Italiano.

30) Foro competente: Il Contratto di Noleggio, sottoscritto tra le parti, è regolato dalla Legge Italiana; per qualunque controversia derivante dai rapporti regolati dall’interpretazione dei termini contrattuali e/o dalla locazione del VE , sarà esclusivamente competente il Foro di Lucca.

APPENDICE PRIVACY (art. 25)
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) ed in relazione ai dati personali di un cliente (di seguito CL) dei quali l’Autonoleggio Giglio (di seguito AG) entrerà nella disponibilità nel caso sia stipulato un Contratto di Noleggio veicolo/i, si comunica quanto segue:

25.1) Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali: E’ l’AG nella persona del Sig. Giampiero Ciucci (di seguito GC) con domicilio eletto in Via A. Orzali, 391 – Lucca 55100; GC può essere contattato mediante PEC all’indirizzo: autonoleggiogiglio@pec.it

25.2) Finalità del trattamento dati: Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto; i dati del CL saranno trattati anche al fine di:
n) adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile.
o) rispettare gli obblighi incombenti sull’attività e previsti dalla normativa vigente; i dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

25.3) Base guiridica del trattamento: L’AG tratterà i dati personali del CL lecitamente, laddove il trattamento:
p) sia necessario alla stipula del Contratto di Noleggio di cui il CL è parte.
q) sia basato sul consenso espresso circa l’invio di newsletter e/o materiale pubblicitario e/o promozionale da parte dell’AG.

25.4) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali: Con riguardo ai dati personali relativi al Contratto di Noleggio di cui il CL è parte, o relativi all’adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tutela delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

25.5) Conservazione dati: I dati personali del CL saranno conservati per il periodo di durata del Contratto di Noleggio e, successivamente, per il tempo in cui L’AG sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

25.6) Comunicazione dei dati: I dati personali del CL potranno essere comunicati a
r) consulenti e/o commercialisti e/o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati.
s) istituti bancari e/o assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati.
t) soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge.
u) autorità giudiziarie e/o amministrative per l’adempimento degli obblighi di legge

25.7) Profilazione e diffusione dei dati: I dati personali del CL non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

25.8) Diritti dell’interessato: Tra i diritti riconosciuti al CL dal GDPR rientrano quelli di:
v) chiedere all’AG l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti e/o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che riguardano il CL al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo; la limitazione del trattamento dei dati personali al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR.
w) chiedere ed ottenere dall’AG, nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contrasto o il consenso e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati, i dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati personali).
x) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari che lo riguardano.
y) revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul proprio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita e/o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano l’origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, lo stato di salute e/o la vita sessuale).
z) il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità.

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